Assoggettamento ad IVA, generalità 18 maggio 2012 No Comments

Nel corso della sua evoluzione, la normativa in materia di IVA ha apportato chiarimenti riguardo ad una serie di operazioni che, pur presentando i requisiti per l’assoggettamento del tributo, risultano essere espressamente escluse dal campo di applicazione. Nell’ambito di una sintesi di carattere generale, si ritiene utile ricordare quando, in alcune particolari operazioni, l’ Imposta sul Valore Aggiunto trova o non trova applicazione.

Movimenti di denaro: il movimento di capitale per fini liberali o per il risarcimento di un danno è escluso dal campo di applicazione dell’imposta. In tutti gli altri casi, ossia qualora il movimento sia finalizzato ad una cessione di beni o prestazioni di servizi, costituisce regolare operazione soggetta ai fini Iva.

Cessione e conferimento di azienda: le operazioni di cessione e conferimento di aziende o rami aziendali, sono escluse dall’applicazione dell’Iva. Di contro sono soggette all’imposta di registro.

Cessione di terreni: sono escluse da Iva le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria. Di contro la cessione di terreni edificabili è sempre soggetta ad Iva. Una particolarità è rappresentata dalla cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile. In tal caso, se la vendita è effettuata a prezzo unico ossia senza evidenziare l’ammortare della parte agricola e quello della parte edificabile è, comunque, esclusa l’applicazione dell’Iva ma la cessione è soggetta a imposta di registro.

Cessione gratuita di beni: la regola generale prevede che le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività siano assoggettate ad Iva. Tuttavia, si considerano escluse dall’imposizione le cessioni gratuite che riguardano campioni, purché di modico valore.

Operazioni e concorsi a premio: si definiscono concorsi a premio le manifestazioni in cui il premio viene assegnato ad uno o più partecipanti in funzione della loro abilità o della sorte (ad esempio la soluzione ad un quiz oppure il risultato di un sorteggio); le operazioni a premio, invece, consistono in manifestazioni in cui il premio viene attribuito a tutti i partecipanti che hanno realizzato un determinato obiettivo (ad esempio la raccolta punti). In entrambi i casi è esclusa l’applicazione dell’Iva. L’imposta relativa all’acquisto dei beni o servizi ceduti a seguito di operazioni e concorsi a premio è, comunque, indetraibile.

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Alla scoperta del tartufo 16 maggio 2012 No Comments

Per quanti non abbiano avuto modo di vedere in diretta il servizio dedicato dal TG regionale al tartufo nero del Piceno, facente seguito al convegno organizzato dall’UPA di Ascoli Piceno – Fermo lo scorso 20 Aprile, vi proponiamo il link sottostante.

 

Il servizio inizia al minuto 6:58

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Istituti contrattuali ai fini del TFR 15 maggio 2012 No Comments

 

L’art. 2120 c.c., c. 2, stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Oltre al rimborso spese, sono per converso esclusi dalla retribuzione da accantonare i compensi contraddistinti dall’occasionalità, ossia quelli a carattere discontinuo o corrisposti dal datore di lavoro per mere liberalità quali, ad esempio, i premi aziendali corrisposti in particolari occasioni, l’utilizzazione di beni o servizi aziendali, il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l’importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall’azienda. Pertanto detti valori non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro e, pertanto, non può essere computato ai fini del calcolo del T.F.R. salvo deroga della contrattazione collettiva.

 

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Bollettino iniziative sindacali del 7 Maggio 14 maggio 2012 No Comments

Si allega il bollettino contenente una sintesi delle principali azioni in corso sui temi di interesse delle imprese associate.

 

Bollettino del 7 Maggio 2012

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Rateizzazione IMU 11 maggio 2012 No Comments

Per quanto stabilito con L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del D.L. 16/2012, in vigore dal 29 aprile, (Supp.Ord. n. 85 della G.U. n. 99 del 28 aprile 2012), l’imposta municipale unica sulla prima casa potrà essere pagata in due o tre rate a scelta del contribuente.

Nel caso in cui si opti per le due rate, la prima, da pagare entro il 18 giugno, sarà pari al 50 % dell’imposta e verrà calcolata secondo l’aliquota base al 4 per mille, tenendo conto delle detrazioni eventualmente previste, ad esempio in presenza di figli a carico.

Se invece il contribuente sceglie il pagamento in tre rate, dovrà corrispondere il 33% dell’imposta entro il 18 giugno e una seconda tranche di pari importo entro il 17 settembre.

In entrambi i casi è previsto un conguaglio a dicembre, su cui si scaricheranno gli eventuali aumenti delle aliquote deliberati dai Comuni.

Come più volte richiesto, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico e per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e inutilizzati. L’agevolazione è limitata al periodo dell’anno in cui sussistono queste condizioni.

È confermata l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali nei territori montani.

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